Mangimi per api con IVA al 4%
Con la risposta a interpello n. 315 del 30 aprile 2021, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata in merito all’aliquota IVA applicabile a una serie di mangimi per api a base di zucchero.
Nello specifico, alcuni dei mangimi sottoposti all’esame sono composti da miscele di sciroppi di glucosio e fruttosio ottenuti da materie prime vegetali, quali amido di mais e di frumento, mentre uno di essi è costituito da saccarosio ad alto contenuto di fruttosio, ottenuto da una soluzione di zucchero da barbabietola.
Secondo quanto precisato dall’istante, inoltre, i prodotti in questione non contengono additivi e sono destinati esclusivamente all’uso come mangime per api.
L’Agenzia delle Dogane e monopoli, in considerazione della destinazione d’uso e della diffusa giurisprudenza unionale, ha ritenuto che i suddetti prodotti fossero da ricondurre alla sottovoce 2309 9031 della Nomenclatura combinata.
Sulla base del parere tecnico delle Dogane, dunque, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che i mangimi in parola devono essere assoggettati ad aliquota IVA del 4%, in quanto riconducibili ai prodotti di cui al n. 20) della Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/72.
Tale disposizione include i mangimi semplici di origine vegetale, i mangimi integrati contenenti cereali e/o relative farine e/o zucchero, e i mangimi composti semplici contenenti, in misura superiore al 50%, cereali compresi nella Tabella citata.
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