Definitivo il decreto sulle attività diverse degli enti del Terzo settore
È stato firmato dal Ministro del Lavoro Orlando il decreto, attuativo dell’art. 6 del DLgs. 117/2017, che definisce i requisiti di strumentalità e secondarietà delle attività diverse da quelle di interesse generale che gli enti del Terzo settore possono esercitare.
Sono strumentali le attività esercitate esclusivamente per supportare, sostenere, promuovere o agevolare il perseguimento delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell’ETS. Si tratta di attività concepite come uno strumento di auto-finanziamento dell’ente.
Il carattere secondario delle attività diverse sussiste quando, in ciascun esercizio, alternativamente, i relativi ricavi non siano superiori:
- al 30% delle entrate complessive dell’ente;
- oppure al 66% dei costi complessivi dell’ente.
Tali limiti sono tra loro alternativi, essendo sufficiente che sia rispettato uno dei due affinché lo svolgimento di attività diverse sia legittimo. Il criterio concretamente adottato per documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse è esplicitato dall’organo di amministrazione, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella Nota integrativa al bilancio (art. 13 comma 6 del DLgs. 117/2017).
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