Pronti tre codici tributo per la rivalutazione dei beni di impresa
Con la risoluzione n. 29 pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per versare con modello F24 le imposte sostitutive dovute per la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni e per l’affrancamento del saldo attivo della rivalutazione, ai sensi dell’art. 110 del DL 104/2020, nonché per l’affrancamento del saldo attivo della rivalutazione, ai sensi dell’art. 6-bis del DL 23/2020.
Il citato art. 110 stabilisce che le imposte sostitutive sul saldo attivo della rivalutazione e sul maggior valore attribuito ai beni rivalutati sono versate in un massimo di tre rate di pari importo, di cui la prima entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita e le altre entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi.
Per consentire il versamento, la ris. n. 29 ha istituito i codici “1857”, denominato “IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE - art. 110, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104” e “1858”, denominato “IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL MAGGIOR VALORE ATTRIBUITO AI BENI RIVALUTATI - art. 110, comma 4, del decreto-legge
14 agosto 2020, n. 104”.
L’art. 6-bis del DL 23/2020 ha invece previsto, per i soggetti indicati, operanti nei settori alberghiero e termale, la possibilità di rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della L. 342/2000, esclusi gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019. L’imposta sostitutiva sul saldo attivo della rivalutazione è versata in un massimo di tre rate o di sei rate di pari importo.
Il codice tributo per il versamento è “1859”, denominato “IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL SALDO ATTIVO DI
RIVALUTAZIONE - settori alberghiero e termale - art. 6-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23”.
I codici vanno nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”.
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