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Forma giuridica e qualifica di OICVM non decisive per comparare fondi esteri e nazionali

La Corte di Giustizia dell’Unione europea si è espressa sul principio di libera circolazione dei capitali

/ Paolo ARGINELLI e Mario TENORE

Venerdì, 7 maggio 2021

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Con la sentenza relativa alla causa C-480/19 del 29 aprile 2021, la Corte di Giustizia dell’Unione europea (“CGUE”) è tornata ad esprimersi in materia di comparabilità degli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (“OICVM”), con specifico riferimento a rendimenti corrisposti ad un contribuente persona fisica residente in Finlandia da parte di una SICAV di diritto lussemburghese, costituente un OICVM con “forma societaria (società di investimento)“ ai sensi dell’art. 1, par. 3, della direttiva 2009/65/Ce.

In base al diritto finlandese, gli OICVM di diritto finlandese potevano, all’epoca dei fatti, essere costituiti esclusivamente in forma contrattuale e i redditi da essi corrisposti erano assoggettati ad imposta con l’applicazione ...

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