Regole pro tempore vigenti per la residenza della partecipata ai fini pex
Per Assonime la qualifica di società a fiscalità privilegiata deve basarsi su tali regole in relazione ai singoli periodi di possesso della partecipazione
Con la circolare n. 15, pubblicata ieri, Assonime commenta il criterio della residenza della partecipata ai fini del regime della participation exemption ex art. 87 del TUIR che consente l’esenzione per il 95% delle plusvalenze su partecipazioni (c.d. “pex”).
Il terzo dei quattro requisiti richiesti è disciplinato dalla lett. c) del comma 1 dell’art. 87 del TUIR secondo il quale, ai fini dell’esenzione, la partecipazione oggetto di realizzo deve essere relativa a una partecipata residente in Stati o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’art. 47-bis comma 1 del TUIR.
Qualora la partecipata non soddisfi questo requisito, la participation exemption può essere comunque applicata se viene data la dimostrazione
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