Stralcio divisionale con registro all’1% sul valore della massa comune
La quota attribuita deve però corrispondere a quella di diritto
L’atto, stipulato in Italia, con il quale, facendo seguito ad un primo atto di divisione stipulato all’estero, gli eredi, residenti in Italia, realizzano lo stralcio divisionale, dalla comunione ereditaria conseguente alla morte di un soggetto residente all’estero, degli immobili siti in Italia, va soggetto all’imposta di registro a norma dell’art. 3 del DPR 131/86, in quanto atto stipulato in Italia.
L’atto sconta l’imposta di registro dell’1% se ad ogni condividente vengono assegnati beni di valore pari alla propria quota di diritto. La base imponibile, in tal caso, non è costituita dall’intera massa ereditaria, bensì dalla sola quota di beni oggetto di stralcio divisionale.
Lo afferma l’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello ...
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