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In Gazzetta le modifiche agli ISA applicabili al periodo d’imposta 2020

/ REDAZIONE

Martedì, 18 maggio 2021

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Sul Supplemento Ordinario n. 20 della Gazzetta Ufficiale di ieri è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze 30 aprile 2021, di approvazione di modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) applicabili al periodo d’imposta 2020.

La metodologia statistico-economica utilizzata per la revisione congiunturale straordinaria degli ISA, e i relativi interventi correttivi in relazione al solo periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, al fine di tenere conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all’emergenza da COVID-19, sono individuati sulla base della nota tecnica e metodologica riportata nell’allegato 5 del DM.

Negli altri allegati al DM sono individuati:
- gli indici di concentrazione della domanda e dell’offerta per area territoriale, necessari per tener conto di situazioni di differente vantaggio, ovvero svantaggio, competitivo, in relazione alla collocazione territoriale (allegato 2);

- le misure di ciclo settoriale, necessarie per tener conto degli effetti dell’andamento congiunturale (allegato 3);

- le modifiche alle note tecniche e metodologiche degli indici approvati con decreti del Ministro dell’Economia 24 dicembre 2019 e 2 febbraio 2021 (allegato 4);

- le modifiche delle territorialità: aggiornamento dell’analisi territoriale del “Livello del reddito medio imponibile ai fini dell’addizionale IRPEF” a seguito dell’istituzione, modifica e ridenominazione di alcuni Comuni nel corso dell’anno 2020 (allegato 1); aggiornamento delle analisi territoriali a livello comunale (allegato 6); modifiche ad alcuni indici di affidabilità (allegati 7, 8, 9 e 10).

Il decreto stabilisce che, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, gli ISA non si applicano nei confronti di chi esercita, in maniera prevalente, le attività economiche individuate dai codici attività dell’allegato 12.
I contribuenti esclusi dall’applicazione degli indici devono comunque comunicare i dati economici, contabili e strutturali previsti dall’art. 9-bis comma 4 del DL 50/2017 convertito.

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