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Dall’INPS chiarimenti sull’esonero contributivo ai datori rientranti nei Fondi di solidarietà alternativi

/ REDAZIONE

Martedì, 18 maggio 2021

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Con il messaggio n. 1956 pubblicato ieri, l’INPS ha fornito chiarimenti con riferimento all’esonero contributivo introdotto dall’art. 3 del DL 104/2020 (DL “Agosto”), in caso di mancato utilizzo dei trattamenti di integrazione salariale connessi all’emergenza COVID-19, anche ai datori di lavoro rientranti nella disciplina dei Fondi di solidarietà alternativi ex art. 27 del DLgs. 148/2015.

Considerato che per questi ultimi la concessione dei trattamenti di integrazione salariale previsti dall’art. 19 comma 6 del DL 18/2020, e successive modificazioni, non è subordinata alla presentazione di una preventiva domanda all’INPS né a un’autorizzazione alla fruizione da parte dell’Istituto, è necessario, ai fini della riconoscibilità o meno dell’esonero in argomento, individuare la loro precisa decorrenza temporale rispetto alle norme che si sono succedute in questi mesi.

In particolare, a seguito delle interlocuzioni avute con il Ministero del Lavoro, con il messaggio n. 1956 viene precisato che, considerato il regime di alternatività tra l’esonero ex art. 3 del DL 104/2020 e i trattamenti di integrazione salariale di cui all’art. 1 del medesimo decreto, possono accedere all’agevolazione in esame i datori di lavoro che abbiano fruito del numero di settimane compatibili con i limiti previsti dal DL 18/2020 e dal DL 34/2020 (9+9 settimane) prima del 15 agosto 2020 (data di entrata in vigore del DL 104/2020) per periodi collocati in data antecedente il 15 agosto e, senza soluzione di continuità, a cavallo del 13 luglio 2020.

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