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FISCO

Estromissione agevolata da perfezionare nel quadro RQ di REDDITI PF

Secondo l’Agenzia delle Entrate la mancata compilazione inficia la validità dell’operazione

/ Luisa CORSO

Venerdì, 21 maggio 2021

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Gli imprenditori individuali che hanno estromesso dal regime d’impresa uno o più immobili strumentali tra il 1° gennaio e il 31 maggio 2020, ai sensi dell’art. 1 comma 690 della L. 160/2019, sono tenuti a rendicontare gli effetti dell’operazione nel modello REDDITI PF 2021.

In primo luogo, tali soggetti sono tenuti a compilare la sezione XXII del quadro RQ del modello REDDITI PF 2021 al fine di indicare i dati funzionali alla liquidazione dell’imposta sostitutiva dell’8% (il cui 40% residuo dovrà essere corrisposto entro il 30 giugno 2021, mentre la prima rata, pari al 60%, doveva essere versata entro il 30 novembre 2020).

L’imposta si applica sulle plusvalenze che emergono a seguito dell’estromissione, pari alla differenza tra il valore normale dell’immobile

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