Estromissione agevolata da perfezionare nel quadro RQ di REDDITI PF
Secondo l’Agenzia delle Entrate la mancata compilazione inficia la validità dell’operazione
Gli imprenditori individuali che hanno estromesso dal regime d’impresa uno o più immobili strumentali tra il 1° gennaio e il 31 maggio 2020, ai sensi dell’art. 1 comma 690 della L. 160/2019, sono tenuti a rendicontare gli effetti dell’operazione nel modello REDDITI PF 2021.
In primo luogo, tali soggetti sono tenuti a compilare la sezione XXII del quadro RQ del modello REDDITI PF 2021 al fine di indicare i dati funzionali alla liquidazione dell’imposta sostitutiva dell’8% (il cui 40% residuo dovrà essere corrisposto entro il 30 giugno 2021, mentre la prima rata, pari al 60%, doveva essere versata entro il 30 novembre 2020).
L’imposta si applica sulle plusvalenze che emergono a seguito dell’estromissione, pari alla differenza tra il valore normale dell’immobile
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