Libera circolazione del credito verso il debitore fallito
L’art. 45 del RD 267/42 regola solo gli atti lesivi del patrimonio del fallito
L’art. 45 del RD 267/42 stabilisce che le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data della dichiarazione di fallimento, sono prive di effetto rispetto ai creditori.
L’art. ...
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941