Libera circolazione del credito verso il debitore fallito
L’art. 45 del RD 267/42 regola solo gli atti lesivi del patrimonio del fallito
L’art. 45 del RD 267/42 stabilisce che le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data della dichiarazione di fallimento, sono prive di effetto rispetto ai creditori.
L’art. 1264 comma 1 c.c., invece, prevede che la cessione abbia effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l’ha accettata o quando gli è stata notificata.
Nella fattispecie esaminata dalla Cassazione n. 12734/2021, il creditore presentava una domanda di ammissione al passivo (art. 208 del RD 267/42) per un credito verso il debitore poi in LCA, cedutogli in garanzia (artt. 1260 ss.) da un soggetto in seguito fallito. La domanda veniva respinta sul rilievo che la cessione sarebbe stata opponibile alla procedura solo se munita di data certa anteriore (art. 45
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