Risoluzione del concordato preventivo con effetti dalla sentenza definitiva
Non trovano applicazione le regole previste per il concordato fallimentare
Il Tribunale di Arezzo 27 aprile 2021 ha esaminato la questione dell’efficacia provvisoriamente esecutiva o meno della pronuncia di risoluzione del concordato preventivo, ex art. 186 del RD 267/42, avente carattere costitutivo. A fronte dell’orientamento positivo in dottrina, i giudici forniscono una risposta negativa.
Nel sistema processuale, le sentenze rese in primo grado sono provvisoriamente esecutive tra le parti (art. 282 c.p.c.). Tale disposizione si riferisce alle sentenze di condanna (che costituiscono titolo esecutivo) e non anche alle sentenze dichiarative o costitutive. Accedendo a tale ricostruzione – salva diversa disposizione – la sentenza costitutiva produce i suoi effetti dal passaggio in giudicato.
Circa l’efficacia della sentenza di risoluzione del concordato
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