Perdite su crediti ante 2015 deducibili anche in anni seguenti l’apertura del fallimento
Secondo la Cassazione, le modifiche introdotte dal decreto internazionalizzazione hanno natura interpretativa
Con l’ordinanza n. 15218 di ieri, la Suprema Corte sembra mettere la parola “fine” alla questione dell’individuazione dell’esercizio di deducibilità delle perdite su crediti vantati verso debitori assoggettati alle procedure concorsuali o agli istituti assimilati elencati dall’art. 101 comma 5 del TUIR.
Si ricorda che, nell’impianto normativo in vigore dal 2015, la questione è superata, atteso che, con riferimento ai crediti di modesta entità e a quelli verso debitori sottoposti a procedura concorsuale, l’art. 101 comma 5-bis del TUIR (inserito dall’art. 13 comma 1 lett. d) del DLgs. 147/2015) stabilisce che la deduzione della perdita è ammessa nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando detta imputazione è eseguita in un periodo ...
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