Bonus vacanze utilizzabile anche nelle agenzie viaggi
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato ieri la guida aggiornata per il c.d. “bonus vacanze”.
A seguito delle modifiche apportate dall’art. 7 comma 3 del DL 73/2021 (c.d. “Sostegni-bis”) all’art. 176 del DL 34/2020, il bonus vacanze può essere infatti utilizzato anche presso agenzie viaggi e tour operator.
Dopo aver ricevuto la conferma di poter usufruire dell’agevolazione, il richiedente, o un altro componente del suo nucleo familiare, può utilizzare il bonus come segue:
- lo sconto, una sola volta entro il 31 dicembre 2021 presso una struttura situata sul territorio nazionale che aderisce all’iniziativa o presso un’agenzia di viaggi o un tour operator per l’acquisto di un servizio turistico reso in Italia;
- la detrazione, con la dichiarazione dei redditi che sarà presentata per l’anno di imposta 2020 o 2021, in funzione dell’anno di utilizzo del bonus.
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