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Natura previdenziale dei versamenti ai fondi complementari

/ REDAZIONE

Giovedì, 10 giugno 2021

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Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono pronunciate ieri, 9 giugno 2021, con la sentenza n. 16084, in materia dei fondi di previdenza complementare. Nello specifico, richiamando una serie di pronunce nello stesso senso, è stato ribadito il principio di diritto secondo cui i versamenti effettuati dal datore di lavoro nei suddetti fondi hanno natura previdenziale e non retributiva, con la precisazione che ciò vale sia quando i fondi abbiano una personalità giuridica autonoma, sia quando consistano in una gestione separata del datore di lavoro stesso.

Le Sezioni Unite hanno poi chiarito che al credito correlato alle contribuzioni dei datori di lavoro ai fondi di previdenza complementare non è applicabile il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria e interessi di cui all’art. 16 comma 6 della L. 412/91 in quanto estraneo alle risorse finanziarie pubbliche, essendo corrisposto da un datore di lavoro privato e non da un ente gestore di forme di previdenza obbligatoria.

Con la sentenza in commento viene ricordato che il principio era già stato affermato con la sentenza, sempre delle Sezioni Unite, n. 6928 del 20 marzo 2018, secondo cui il trattamento pensionistico erogato dai fondi pensioni integrativi ha natura previdenziale, fin da quando tali fondi sono stati istituiti, ma a esso non è applicabile il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria e interessi previsto dall’art. 16 comma 6 della L. 412/91 in quanto non è corrisposto da enti gestori di forme di previdenza obbligatoria ma da datori di lavoro privati.

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