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Istanze per il reddito di emergenza dal 1° luglio 2021

/ REDAZIONE

Mercoledì, 16 giugno 2021

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Anticipando un messaggio di prossima pubblicazione che fornirà indicazioni più approfondite sul punto, l’INPS, con un comunicato stampa diffuso ieri, ha reso noto che le domande di reddito di emergenza (REM) per le quote di giugno, luglio, agosto e settembre 2021 potranno essere presentate all’INPS esclusivamente dal 1° al 31 luglio 2021.

L’art. 36 del DL 73/2021 (DL “Sostegni-bis”) ha infatti riconosciuto la possibilità di fruire di altre quattro quote del beneficio in esame, che vanno ad aggiungersi alle tre ulteriori mensilità riconosciute, da ultimo, dall’art. 12 del DL 41/2021 (conv. L. 69/2021), per i mesi di marzo, aprile e maggio.

Ricalcando quanto previsto dal citato art. 12 sotto il profilo della misura e dei requisiti di accesso al beneficio, l’art. 36 dispone che le nuove quattro mensilità siano determinate in un ammontare minimo pari a 400 euro, da moltiplicare per il corrispondente parametro della scala di equivalenza prevista per la determinazione del reddito di cittadinanza. I requisiti per accedervi restano invariati rispetto a quanto previsto dall’art. 12 del DL 41/2021, eccezion fatta per quello relativo al reddito familiare, che dovrà essere riferito al mese di aprile 2021.
I nuclei familiari, in possesso dei requisiti previsti, potranno presentare la domanda tramite il sito dell’INPS o gli Istituti di patronato.

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