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Denuncia di variazione entro il 15 luglio per le farmacie che somministrano vaccini COVID-19

/ REDAZIONE

Mercoledì, 16 giugno 2021

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Con l’istruzione operativa di ieri, 15 giugno 2021, l’INAIL ha fornito indicazioni in merito alla somministrazione di vaccini anti COVID-19 da parte delle farmacie aperte al pubblico, così come previsto in ultimo dall’art. 20 comma 2, lett. h) del DL 41/2021, e alla conseguente modifica della classificazione attività, cui fa seguito la presentazione della denuncia di variazione.

Sul punto, l’INAIL ricorda infatti che l’erogazione di prestazioni sanitarie, tra le quali rientra la somministrazione dei vaccini anti COVID-19 o l’effettuazione di tamponi antigenici e molecolari, si realizza tramite un ciclo lavorativo caratterizzato da un rischio riconducibile alla voce 0311, che riguarda l’erogazione di prestazioni sanitarie e assistenziali da parte, ad esempio, di ospedali, residenze sanitare, ambulatori medici, eccetera.

Pertanto, tale attività, laddove erogata da personale dipendente delle farmacie, deve essere oggetto di classificazione separata alla predetta voce 0311 della gestione terziario.
Operativamente, per assicurare il personale dipendente delle farmacie che svolge attività di somministrazione di vaccini, i soggetti assicuranti devono presentare la denuncia di variazione (di estensione del rischio) ai sensi dell’art. 12 comma 3 del DPR 1124/65 con l’apposito servizio on line entro il 15 luglio 2021, comunicando le retribuzioni presunte del personale interessato per il periodo dall’inizio dell’attività al 31 dicembre 2021.

La competente sede INAIL provvederà poi a verificare la correttezza dell’inquadramento (sulla base della classificazione attribuita dall’INPS), a classificare l’attività e ad emettere il provvedimento di variazione e conteggio del premio con la richiesta dell’integrazione del premio di rata anticipata per l’anno in corso.

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