Messa in comunione di immobili con registro all’1%
L’atto ha effetti pari, ma opposti a quelli del contratto di divisione e sconta l’imposta prevista per gli atti a natura dichiarativa
Il contratto con cui due coniugi mettono in comunione tra loro i beni immobili di proprietà di ciascuno (aventi valore equivalente) al fine di trasmetterne metà ad un figlio e metà all’altro, per il tempo in cui avranno cessato di vivere, ha natura dichiarativa e sconta l’imposta di registro nella misura dell’1%, ai sensi dell’art. 3 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86.
Queste le conclusioni cui è giunta l’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 413, pubblicata ieri, muovendo dall’analogia tra l’atto di messa in comunione e quello di divisione.
L’istante (il notaio incaricato della stipula dell’atto) chiedeva quale fosse il trattamento fiscale da applicare all’operazione di messa in comunione dei beni di proprietà
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