Esenzione da revocatoria per pagamenti ordinari
L’uso «stabilizzato» dei termini di pagamento tra le parti, anche se difforme dagli accordi contrattuali, consente il beneficio
La regola concorsuale che tutti gli atti, i negozi, i contratti, i pagamenti ed i movimenti economici compiuti dal debitore nel “periodo sospetto” antecedente l’apertura del fallimento sono revocabili, incontra delle eccezioni, alcune delle quali sono previste da leggi speciali, altre dalla stessa legge fallimentare.
Tra queste, l’art. 67, terzo comma, lett. a) del RD 267/42 prevede la non assoggettabilità ad azione revocatoria dei pagamenti di beni e servizi effettuati “nell’esercizio dell’attività d’impresa nei termini d’uso”. Il beneficio, che consente ai fornitori di confidare nella stabilità dei corrispettivi percepiti, è finalizzato a tutelare la continuità dell’impresa, potendo il rischio di revocatoria provocare, in momenti
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