Tracciabilità dei pagamenti per la detrazione IRPEF del 19%
Fanno eccezione i medicinali, i dispositivi medici e le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN
Una delle principali novità dei modelli 730/2021 e REDDITI PF 2021 riguarda la disposizione contenuta nel comma 679 dell’art. 1 della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) che ha previsto l’obbligo di eseguire il pagamento di alcune spese con modalità tracciabili al fine di beneficiare della relativa detrazione fiscale.
La disposizione, in vigore dal 1° gennaio 2020, stabilisce che la detrazione IRPEF del 19% (sono escluse le detrazioni con percentuali diverse) degli oneri indicati nell’art. 15 del TUIR e in altre disposizioni normative spetta soltanto se il pagamento è avvenuto con:
- bonifico bancario o postale;
- altri sistemi di pagamento, diversi dal pagamento in contante, previsti dall’art. 23 del DLgs. 241/97 (es. carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41