Sugli incarichi esterni degli amministratori regna l’incertezza
Il faro dovrebbe essere l’estraneità dell’ulteriore attività rispetto ai compiti istituzionali dell’amministratore, senza considerare l’oggetto sociale
Se un amministratore è chiamato a svolgere a favore della società prestazioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle “strettamente amministrative”, ovvero non collocabili nell’alveo di quella “gestoria”, ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41