Sugli incarichi esterni degli amministratori regna l’incertezza
Il faro dovrebbe essere l’estraneità dell’ulteriore attività rispetto ai compiti istituzionali dell’amministratore, senza considerare l’oggetto sociale
Se un amministratore è chiamato a svolgere a favore della società prestazioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle “strettamente amministrative”, ovvero non collocabili nell’alveo di quella “gestoria”, gli spetta una retribuzione speciale, aggiuntiva rispetto a quella (eventualmente) liquidatagli come amministratore (cfr. Cass. n. 2861/2002, Cass. n. 11023/2000 e Trib. Palermo 26 maggio 2000).
La differenziazione tra le due attività – quella di gestione, la cui retribuzione è disciplinata dall’art. 2389 c.c., e quella tesa allo svolgimento di incarichi esterni, la cui retribuzione è rimessa alla decisione dell’organo delegato – risulta agevole solo in astratto, perché, in concreto, potrebbe presentarsi problematica, discutendosi circa l’estensione
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