SOS da effettuare anche prima delle indicazioni UIF e benché il sistema non lanci alcun allarme
La Corte di Cassazione, nella ordinanza n. 15893/2025, ha stabilito che il direttore di una filiale bancaria, anche anteriormente all’intervento delle indicazioni della UIF circa il carattere sospetto dell’operazione, ha violato l’obbligo di segnalare il rapido trasferimento da un conto collettore di una società fiduciaria acceso presso una banca italiana di ingenti flussi di denaro su conti aperti presso banche della Repubblica di San Marino (Paese che, all’epoca dei fatti, era considerato a fiscalità privilegiata).
Nella specie, in particolare, le omissioni risalivano al 2008, mentre solo con comunicazione del 13 ottobre 2009 la UIF configurava come “caso da manuale” una operatività che la Suprema Corte considera sostanzialmente sovrapponibile.
Rispetto a tale omissione, peraltro, non è attribuito rilievo al mancato allarme da parte del sistema informatico. Questo, infatti, funge da mero ausilio all’attività di vigilanza del soggetto obbligato, il quale è comunque chiamato a compiere una propria e autonoma valutazione alla luce delle caratteristiche (soggettive e oggettive) delle operazioni effettuate.
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