Per le plusvalenze su partecipazioni rileva il realizzo anche con clausole di earn out
L’integrazione del corrispettivo segue la disciplina fiscale della plusvalenza realizzata
Nell’ambito degli accordi di cessione delle partecipazioni, le clausole di earn out (o di price adjustment) prevedono un aggiustamento (o integrazione) del prezzo, che consiste in una rettifica del corrispettivo di vendita in funzione di indicatori economico-patrimoniali conseguiti dalla società acquisita.
Nella pratica, si tratta di aggiustamenti “fisiologici” della compravendita, in quanto consentono di allineare il corrispettivo di vendita alle modifiche che intervengono negli elementi che sono stati assunti per la formulazione dello stesso.
Con l’ordinanza n. 15944, depositata ieri, la Cassazione è intervenuta sugli effetti delle clausole contrattuali di aggiustamento (o integrazione) del prezzo intervenute nel corso del passaggio dal 12,50% al 20% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sui capital gain ex art. 5 del DLgs. 461/97.
Infatti, rientrano tra i redditi diversi di natura finanziaria ex art. 67 comma 1 lett. c) e c-bis) del TUIR le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni realizzate al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti o professioni.
Tale plusvalenza è costituita, in linea generale, dalla differenza tra il corrispettivo percepito e il costo di acquisto della partecipazione (aumentato di ogni onere inerente la produzione) e dal 1° gennaio 2019 risulta assoggettata a imposta sostitutiva del 26% sia con riferimento alle partecipazioni qualificate che a quelle non qualificate.
L’ordinanza in commento precisa che il momento di realizzo della plusvalenza consente di determinare il regime di tassazione applicabile, mentre quello in cui il corrispettivo viene percepito determina, sulla base del principio di cassa, il periodo d’imposta in cui il reddito deve essere assoggettato a tassazione.
Come chiarito anche dall’Amministrazione finanziaria, in presenza di un contratto di cessione che preveda una clausola di earn out, in tema di imposte sui redditi, la plusvalenza fiscalmente rilevante si realizza al momento della conclusione del contratto, mentre non hanno rilievo alcuno le vicende successive relative all’adempimento degli obblighi contrattuali, quali l’omessa percezione del prezzo o la sua eventuale rateizzazione, o l’estinzione dell’obbligazione successivamente intervenuta (cfr. C.M. 24 giugno 1998 n. 165; circ. Agenzia delle Entrate 28 marzo 2012 n. 11 e 27 giugno 2014 n. 19).
Riprendendo l’impostazione assunta dalla ris. Agenzia delle Entrate 20 dicembre 2021 n. 74, in sintesi:
- al momento del perfezionamento del trasferimento si realizza un reddito diverso derivante dall’incasso della parte di corrispettivo fissa;
- e, successivamente, al verificarsi delle condizioni previste dalla clausola, si realizza, secondo il principio di cassa, un reddito diverso della medesima natura di quello realizzato al momento della cessione della partecipazione.
Tale reddito costituisce comunque parte del corrispettivo della cessione della partecipazione, e viene liquidato nel rispetto di criteri che, sebbene dipendenti anche da fatti anche esterni alla volontà delle parti, quali l’andamento economico della società, sono predeterminati nel contratto che trasferisce le partecipazioni; è dunque al momento della conclusione di tale contratto che si deve fare riferimento per quanto attiene alla determinazione del regime di tassazione applicabile, ivi compresa l’aliquota di imposta.
In conclusione, la Corte di Cassazione formula il seguente principio di diritto: “in materia di cessione di partecipazioni sociali, il criterio per cui le plusvalenze si intendono realizzate nel momento in cui si perfeziona la cessione a titolo oneroso, piuttosto che nell’eventuale diverso momento in cui viene liquidato il corrispettivo della cessione, si applica anche in presenza di una clausola di earn out, che prevede, al momento del perfezionamento del trasferimento, il pagamento di una parte fissa del corrispettivo e, successivamente, al verificarsi delle condizioni previste dalla clausola, collegate ai risultati economici della società, il pagamento di una ulteriore parte del corrispettivo”.
Nello stesso senso, si segnala anche l’ordinanza della Cassazione n. 17792/2023, secondo cui, in presenza di una clausola di earn out, al momento del perfezionamento del trasferimento, in capo al cedente si realizza un reddito diverso anche al verificarsi delle condizioni previste dalla clausola, richiamando il principio di cassa e l’impostazione della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 74/2021.
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