L’estratto di ruolo non interrompe la prescrizione
Occorre l’intimazione di pagamento scritta
La prescrizione è, forse, il vizio che assume maggiore rilievo nelle liti contro gli atti successivi alla cartella di pagamento o all’accertamento esecutivo, insieme ai vizi di legittimità dell’ipoteca esattoriale e del fermo dei beni mobili registrati.
Un’eccezione che spesso viene opposta dalla controparte, quindi da Agenzia delle Entrate-Riscossone o Riscossione Sicilia spa, consiste nel fatto che, siccome ci sono stati atti interruttivi della prescrizione, questa non si può ritenere formata.
L’art. 2943 comma 2 c.c. prevede che la prescrizione sia interrotta da ogni atto che valga a costituire in mora il debitore. Il precetto va coordinato con l’art. 1219 c.c., secondo cui “Il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto ...
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