Il sindaco dimissionario di srl non va sostituito in via giudiziale
Il Tribunale provvede solo se la nomina dell’organo di controllo è divenuta obbligatoria dopo il verificarsi delle condizioni ex art. 2477 comma 2 c.c.
Nelle srl, il tribunale è legittimato alla nomina del sindaco o del revisore solo quando l’assemblea, a ciò tenuta per il superamento dei limiti dell’art. 2477 c.c., non provveda e non quando a seguito delle dimissioni del sindaco esso non venga rinominato.
È questa la posizione assunta dal Tribunale di Milano nella decisione del 14 gennaio 2021.
Nella fattispecie, il sindaco dimissionario di una srl presentava ricorso al tribunale chiedendo che esso provvedesse a nuova nomina ex art. 2477 comma 5 c.c. La richiesta veniva motivata in relazione alla circostanza che il ricorrente aveva rassegnato le proprie dimissioni (da quasi un anno), che l’assemblea risultava inerte nel provvedere alla conseguente nomina di un nuovo sindaco e che si verificava la sua corrispondente permanenza
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