La risoluzione della donazione non fa perdere la «prima casa»
Resta possibile per l’Amministrazione valutare l’abuso del diritto
Non decade dalle agevolazioni per l’acquisto della prima casa, di cui all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, il contribuente che, dopo avere acquistato l’immobile, stipuli lo scioglimento per mutuo dissenso di una precedente donazione con la quale, prima dell’acquisto agevolato, si era spossessato di un altro immobile posto nello stesso Comune, atteso che il mutuo dissenso non rende “retroattivamente” mendaci le dichiarazioni agevolative rese in atto, in relazione alla mancata titolarità di altri immobili nel medesimo Comune.
Questo è il chiarimento fornito dalla Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 17631, depositata ieri.
La Corte di Cassazione conferma, quindi, un orientamento che è stato a più riprese accolto anche dall’Agenzia ...
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