Seconda proroga della sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa illegittima
La sospensione della procedura, se il bene pignorato costituisce l’abitazione principale del debitore, non è più proporzionata
È costituzionalmente illegittima la seconda proroga (dal 1° gennaio al 30 giugno 2021) della sospensione delle procedure esecutive aventi a oggetto l’abitazione principale del debitore, disposta dall’art. 13 comma 14 del DL 183/2020 (c.d. “Milleproroghe”), in quanto il bilanciamento sotteso all’originaria sospensione delle procedure in oggetto è divenuto, col tempo, irragionevole e sproporzionato.
Questa è la decisione della Corte Costituzionale n. 128, pubblicata ieri, che ha accolto le questioni di costituzionalità sollevate dai tribunali di Barcellona Pozzo di Gotto e Rovigo aventi a oggetto la proroga della misura di cui all’art. 54-ter del DL 18/2020.
La norma, introdotta in sede di conversione del DL 18/2020, disponeva originariamente la sospensione per ...
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