Negli Stati Ue reverse charge opzionale per le prestazioni «non generiche»
Il prestatore italiano è tenuto a verificare la legislazione di ciascuno Stato
Il legislatore comunitario ha individuato specifiche modalità di assolvimento dell’IVA per le prestazioni di servizi rese da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato in cui la prestazione si considera effettuata.
È stato previsto l’assolvimento dell’IVA con il meccanismo del reverse charge, in via obbligatoria, per le sole prestazioni di servizi “generiche” (effettuate da un soggetto passivo non stabilito). Nel caso di prestazioni diverse da quelle “generiche”, invece, sono i singoli Stati a stabilire le modalità di applicazione dell’imposta.
Il quadro normativo in argomento è definito dagli artt. 194 e 196 della direttiva 2006/112/Ce.
A norma dell’art. 196 della direttiva, l’IVA è dovuta dal destinatario di un servizio ...
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