L’assegnazione delle unità abitative ai soci guida il superbonus per le coop
L’agevolazione potrebbe subire limitazioni in caso di unità concesse in locazione a terzi
Con le risposte ad interpello n. 430 e n. 431, pubblicate ieri, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità di fruizione del superbonus del 110% nel caso di interventi posti in essere da cooperative di abitazione a proprietà indivisa, le quali risultano ammesse a tale beneficio per effetto di quanto previsto dall’art. 119 comma 9 lett. d) del DL 34/2020.
A tal fine è stato, in primo luogo, precisato come la fruizione dell’agevolazione in parola richieda la contemporanea esistenza di due condizioni, ossia:
- la qualifica soggettiva del beneficiario, che dev’essere una cooperativa di abitazione a proprietà indivisa;
- la qualifica oggettiva degli interventi, i quali dovranno essere realizzati su immobili – di proprietà delle predette cooperative – assegnati in godimento
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