Incompatibilità del REM verificate in fase istruttoria
Come preannunciato dall’INPS nel comunicato stampa del 15 giugno scorso (si veda “Istanze per il reddito di emergenza dal 1° luglio 2021” del 16 giugno 2021), l’Istituto ha approfondito le modalità di presentazione della domanda per il reddito di emergenza con il messaggio n. 2406 pubblicato ieri.
L’INPS, in particolare, illustra tempi e modalità di presentazione della domanda.
La misura ex art. 36 del DL 73/2021 consiste nel riconoscimento di quattro quote di reddito di emergenza per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2021, ulteriori rispetto alle quote già previste dall’art. 12 comma 1 del DL 41/2021
Può essere richiesto all’INPS, esclusivamente on line, dal 1° luglio 2021 al 31 luglio 2021 tramite:
- il sito internet dell’INPS (www.inps.it), autenticandosi con PIN, ove in possesso (l’INPS, infatti, non rilascia più nuovi PIN a decorrere dal 1° ottobre 2020), SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica;
- gli istituti di patronato.
Vengono poi ripercorsi i requisiti per accedere al beneficio, con alcuni alcuni esempi di calcolo per quanto riguarda la soglia di reddito familiare.
Infine, le ulteriori quote di REM non sono compatibili:
- con le indennità COVID-19 ex art. 10 del DL 41/2021, nonché con l’indennità per i collaboratori sportivi e l’indennità per i lavoratori del settore agricolo e della pesca;
- con le prestazioni pensionistiche, dirette o indirette, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità e dei trattamenti di invalidità civile;
- con i redditi da lavoro dipendente, la cui retribuzione lorda complessiva sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo;
- con il reddito o la pensione di cittadinanza, per tutto il periodo di fruizione del Rem.
Il REM è incompatibile anche con le indennità di cui all’art. 42 del DL 73/2021 e le incompatibilità vengono verificate in fase istruttoria con riferimento alla data di presentazione della domanda.
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