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Regime degli impatriati anche per sportivi extra Ue

/ REDAZIONE

Sabato, 26 giugno 2021

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Con la risposta a interpello n. 447 del 25 giugno 2021, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito all’applicabilità, a uno sportivo professionista, del regime degli impatriati di cui all’art. 16 del DLgs. 147/2015.
Più nello specifico, la questione attiene ai requisiti da verificare in capo ad uno sportivo (calciatore), assunto da una società calcistica italiana con contratto di lavoro subordinato ex L. 23 marzo 1981 n. 91 e residente fiscalmente in Italia dal 2020 a seguito di trasferimento da un Paese extra Ue.

L’Agenzia ricorda, al riguardo, che ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019 si applica l’art. 16 de DLgs. 147/2015, come modificato dall’art. 5 del DL 34/2019.
Tale norma dispone, al comma 1, che può accedere al regime degli impatriati il lavoratore che:
- trasferisca la residenza in Italia ai sensi dell’art. 2 del TUIR;
- non sia stato residente in Italia nei due periodi antecedenti al trasferimento e si impegni a risiedere in Italia per almeno 2 anni;
- svolga attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.
Il comma 5-quater ha esteso la platea dei beneficiari anche agli sportivi professionisti, i cui redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare.

Al riguardo, l’Agenzia precisa che le condizioni e i requisiti che gli sportivi professionisti devono possedere per l’accesso al regime sono quelli fissati dal richiamato art. 16 comma 1, il quale, come chiarito dalla circ. n. 33/2020, § 7.12, non pone alcun tipo di limitazione in merito alla Stato di provenienza o alla cittadinanza, con la conseguenza che tutti i lavoratori che presentino le caratteristiche normativamente richieste, indipendentemente dalla cittadinanza, possono accedere al regime.

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