Dal 1° luglio operativo il nuovo servizio INAIL «Autoliquidazione ditte cessate»
Con la circ. n. 18/2021, pubblicata ieri, l’INAIL ha fornito le istruzioni per gestire esclusivamente in via telematica l’autoliquidazione delle ditte che cessano l’attività in corso d’anno.
Ai sensi degli artt. 12 e 28 del DPR 1124/65, infatti, i soggetti assicuranti, in caso di cessazione dell’attività, devono presentare all’INAIL la denuncia di cessazione entro 30 giorni dall’evento in questione e la dichiarazione delle retribuzioni entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessazione, contestualmente all’autoliquidazione del premio.
Le cessazioni in argomento riguardano le ipotesi di fine attività, trasferimento di azienda ad altro soggetto, chiusura per fallimento e così via. In altri termini, si tratta di casi in cui il rapporto assicurativo istituito con un determinato codice ditta deve essere cessato venendo meno l’obbligo per tutte le posizioni assicurative territoriali riferite al soggetto assicurante.
Ciò premesso, con la circolare in questione si comunica che il nuovo servizio telematico sarà disponibile dal 1° luglio 2021 nel menu “Autoliquidazione dei servizi online” ed è riservato ai soggetti assicuranti titolari di posizioni assicurative territoriali (PAT) e agli intermediari abilitati ai servizi per l’autoliquidazione.
Sul punto, l’INAIL chiarisce che è possibile accedere al servizio anche contestualmente alla denuncia di cessazione dell’attività (cessazione codice ditta) da “Denunce – Denunce di cessazione”, tramite l’apposito link “Autoliquidazione ditte cessate”.
Con il servizio “Autoliquidazione ditte cessate”, gli utenti possono effettuare sia l’invio della dichiarazione delle retribuzioni relative al periodo dall’inizio dell’anno alla data di cessazione dell’attività per le polizze dipendenti, sia il calcolo del premio a conguaglio, sia per le polizze artigiane che per le polizze dipendenti, che può essere sia a favore del soggetto assicurante che a favore dell’INAIL con conseguente obbligo di pagamento.
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941