Sopravvenuta illegittimità dell’ipoteca senza preclusioni processuali
Non è possibile far riferimento ai termini per impugnare la comunicazione ipotecaria
L’ipoteca esattoriale può essere disposta solo se il credito per cui si procede è nel complesso almeno pari a 20.000 euro.
Ormai, è consolidata in giurisprudenza l’opinione secondo cui il giudice tributario può ridurre l’ipoteca laddove, ad esempio in ragione dell’annullamento parziale dell’atto presupposto, ciò venga a essere necessario (cfr. per tutte Cass. 23 dicembre 2020 n. 29364).
Qualora, a seguito dell’annullamento parziale dell’atto presupposto, oppure in ragione della rottamazione dei ruoli (C.T. Prov. Lecce 7 marzo 2019 n. 401/4/19) o dell’annullamento automatico dei ruoli ex art. 4 del DL 119/2018 (C.T. Reg. Campobasso 1° ottobre 2020 n. 204/3/20), il credito per cui si procede venga a essere sotto la soglia dei 20.000 euro, l’ipoteca
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