Master non universitari esenti da IVA solo con riconoscimento pubblico
Le prestazioni di formazione, didattica e aggiornamento devono essere rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 487 di ieri, ha ribadito le condizioni per l’applicazione del regime di esenzione IVA ex art. 10 comma 1 n. 20 del DPR 633/72, in riferimento alle prestazioni di formazione, didattica e di aggiornamento.
Le suddette prestazioni, in conformità con l’art. 132 della direttiva 2006/112/Ce, beneficiano dell’esenzione al verificarsi di due requisiti, uno di carattere oggettivo e l’altro soggettivo, già individuati nella circ. Agenzia delle Entrate n. 22/2008, tali per cui esse:
- devono essere di natura educativa dell’infanzia e della gioventù o didattica di ogni genere, ivi compresa l’attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale;
- devono essere rese da istituti ...