Natura assicurativa delle polizze unit linked coerente con la disciplina europea
Due recenti decisioni della C.T. Reg. Milano hanno escluso che si tratti di strumenti finanziari
Il dibattito sulla natura, assicurativa o finanziaria, delle polizze unit linked non pare sopito e con esso le questioni relative alla disciplina a cui sono soggette: solo qualificando le polizze unit linked come assicurazioni trova applicazione l’art. 1923 c.c., che prevede l’impignorabilità e l’insequestrabilità delle somme dovute dall’assicuratore; inoltre, le indennità spettanti agli eredi in qualità di beneficiari di assicurazioni sono esenti dall’imposta di successione (art. 12 comma 1 lett. c del DLgs. 346/90). Infine, le polizze consentono il c.d. tax deferral (ossia il differimento della tassazione al momento del riscatto totale o parziale della polizza).
Alcune recenti decisioni, peraltro, alla luce del mutato quadro normativo a seguito dell’implementazione
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