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IL PUNTO / TUTELA DEL PATRIMONIO

Natura assicurativa delle polizze unit linked coerente con la disciplina europea

Due recenti decisioni della C.T. Reg. Milano hanno escluso che si tratti di strumenti finanziari

/ Cecilia PASQUALE

Venerdì, 13 agosto 2021

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Il dibattito sulla natura, assicurativa o finanziaria, delle polizze unit linked non pare sopito e con esso le questioni relative alla disciplina a cui sono soggette: solo qualificando le polizze unit linked come assicurazioni trova applicazione l’art. 1923 c.c., che prevede l’impignorabilità e l’insequestrabilità delle somme dovute dall’assicuratore; inoltre, le indennità spettanti agli eredi in qualità di beneficiari di assicurazioni sono esenti dall’imposta di successione (art. 12 comma 1 lett. c del DLgs. 346/90). Infine, le polizze consentono il c.d. tax deferral (ossia il differimento della tassazione al momento del riscatto totale o parziale della polizza).

Alcune recenti decisioni, peraltro, alla luce del mutato quadro normativo a seguito dell’implementazione

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