Opposizione allo stato passivo senza copia del decreto impugnato
Il Tribunale deve sollecitare l’acquisizione dell’atto o accedere al fascicolo della procedura
La Cassazione del 29 luglio 2021 n. 21826 ha stabilito che, in tema di opposizione al decreto che rende esecutivo lo stato passivo del fallimento, nell’ipotesi di mancato deposito da parte dell’opponente di copia della decisione del giudice delegato, il tribunale deve sollecitare officiosamente la cooperazione delle parti nell’acquisizione di tale atto ovvero, in alternativa, accedere direttamente al fascicolo d’ufficio della procedura per riscontrarne il contenuto.
Sul tema, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che l’opposizione allo stato passivo, pur avendo natura impugnatoria, non è un giudizio di appello: il procedimento è disciplinato dagli artt. 98 comma 2 e 99 del RD 267/42 e non anche dalle disposizioni del c.p.c. (ex multis, Cass. nn. 4708/2011,
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