Non basta il risarcimento del danno per ridurre la sanzione pecuniaria all’ente
Occorre tenere conto della gravità, del grado della responsabilità dell’ente e dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto
L’art. 12 del DLgs. 231/2001 prevede alcune circostanze in presenza delle quali l’ente condannato per un illecito amministrativo matura un diritto a ottenere una significativa riduzione della sanzione pecuniaria. In particolare, si prevede che la pena è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a 103.291 euro se:
- l’autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l’ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.
La riduzione sarà da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:
- l’ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero ...
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