Controllo giudiziale della comunicazione iniziale nel licenziamento collettivo
La comunicazione ex art. 4 della L. 223/1991 determina anche l’ambito dei lavoratori interessati dalla procedura
La L. 223/1991 prevede all’art. 4 una complessa e articolata disciplina per aprire una procedura di mobilità, imponendo in particolare regole precise e analitiche relativamente alle comunicazioni dell’inizio e della fine di tale procedura.
La comunicazione scritta con cui si avvia la procedura di licenziamento collettivo, disciplinata dall’art. 4 comma 2 della L. 223/1991, deve essere indirizzata alle rappresentanze sindacali aziendali, nonché alle rispettive associazioni di categoria o, qualora non vi siano rappresentanze sindacali in azienda, alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, per poi essere trasmessa in copia anche al competente ufficio del lavoro. Tale comunicazione riguarda gli aspetti essenziali ...
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