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NOTIZIE IN BREVE

Dall’Agenzia istruzioni per le prestazioni dei Fondi di solidarietà del settore credito

/ REDAZIONE

Venerdì, 6 agosto 2021

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Con la circolare n. 10/2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti interpretativi in merito alla tassazione delle somme corrisposte in forma rateale dal Fondo di solidarietà del personale del settore credito ordinario e cooperativo ex art. 2, comma 28 della L. 662/1996 alla luce della norma interpretativa dall’art. 47-bis del DL 73/2021 convertito.

Si ricorda che l’art. 47-bis chiarisce che, ai fini dell’applicazione dell’art. 59 comma 3 lett. a) della L. 449/1997, relativo ai criteri di tassazione a titolo definitivo delle prestazioni erogate in forma rateale dai Fondi di solidarietà bilaterali del credito ordinario, cooperativo e della società Poste italiane spa, il richiamo all’art. 17 (ora art. 19) del TUIR “deve intendersi limitato alla sola modalità di calcolo dell’aliquota applicabile ai fini della tassazione separata delle predette erogazioni escludendo però che tale tassazione sia oggetto di riliquidazione da parte degli uffici finanziari”.

Le procedure dell’Agenzia delle Entrate saranno adeguate di conseguenza alla nuova normativa e gli uffici procederanno, nell’esercizio del potere di autotutela, ad annullare tutte le comunicazioni con cui è stato chiesto il pagamento di somme relative alle prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà, anche in assenza di istanza da parte dei contribuenti interessati.
Verranno inviate ai contribuenti interessati nuove comunicazioni degli esiti della riliquidazione, con l’importo residuo da versare, solo qualora risultino dovute eventuali ulteriori somme relative ad altre prestazioni erogate nel corso del 2016, diverse da quelle oggetto di annullamento.

I versamenti eventualmente già eseguiti dai contribuenti e rivelatisi non dovuti alla luce della nuova interpretazione normativa saranno oggetto di apposite elaborazioni ai fini dell’erogazione dei rimborsi spettanti.

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