Chiarimenti INPS per la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni previdenziali
Con la circ. n. 126/2021, pubblicata ieri, l’INPS ha fornito indicazioni in merito alla sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni previdenziali obbligatorie prevista dall’art. 37 comma 2 del DL 18/2020 (DL “Cura Italia”) e dall’art. 11 comma 9 del DL 183/2020 (“Milleproroghe”). Tali norme hanno introdotto la citata sospensione per i periodi dal 23 febbraio al 30 giugno 2020 (DL “Cura Italia”), nonché dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (“Milleproroghe”).
Ciò premesso, l’INPS evidenzia che l’introduzione di due differenti periodi di sospensione, con soluzione di continuità, può dare luogo a tre diverse fattispecie.
La prima riguarda la prescrizione che doveva maturare nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 30 giugno 2020. Nel merito, si precisa che il computo del residuo termine quinquennale deve avvenire a partire dal 1° luglio 2020, sommando 129 giorni all’originario termine di maturazione della prescrizione.
La seconda riguarda la prescrizione che doveva maturare successivamente alla data del 30 giugno 2020. Computando anche in questo caso i 129 giorni corrispondenti al periodo di sospensione (23 febbraio 2020-30 giugno 2020), se l’atto interruttivo è stato notificato in tempo utile, il nuovo termine quinquennale di prescrizione è iniziato a decorrere dalla data di notifica compresa tra il 6 novembre e il 30 dicembre 2020. Ricorrendo tale ipotesi, chiarisce l’INPS, opererà l’ulteriore sospensione della prescrizione prevista dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni) dal DL 183/2020.
La terza riguarda infine la prescrizione che matura dal 31 dicembre 2020 e, in tal caso, il nuovo termine si determina sommando per intero la sospensione di cui al DL 18/2020 e quella prevista dal DL 183/2020 (129 giorni + 182 giorni).
Gli effetti delle due sospensioni disposte cessano per tutti i crediti per i quali la prescrizione ha iniziato a decorrere dal 1° luglio 2021.
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