Imprese sociali con criteri di computo per le attività di interesse generale definiti
Il superamento del limite del 70%, senza recupero nell’esercizio successivo, determina la perdita della qualifica
È stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale il decreto 22 giugno 2021 del Ministero dello Sviluppo economico, assunto di concerto con il Ministero del Lavoro, che definisce i criteri che gli enti dotati della qualifica di impresa sociale devono applicare per verificare che i ricavi derivanti dallo svolgimento delle attività d’impresa di interesse generale siano superiori al 70% dei ricavi complessivi.
In base all’art. 2 comma 3 del DLgs. 112/2017, infatti, le attività d’impresa di interesse generale in uno o più dei settori individuati dev’essere esercitata in via stabile e principale, condizione quest’ultima che si verifica quando i relativi ricavi sono appunto superiori al 70% dei ricavi totali.
Il DM 22 giugno 2021 non opera per le cooperative sociali e i loro
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