Lodo opponibile alla procedura concorsuale
Pur con alcune peculiarità, è mutuabile la disciplina dettata per la sentenza emessa prima dell’apertura della procedura, avendo il lodo simile efficacia
La clausola compromissoria o arbitrale è una formula devolutiva con cui le parti di un contratto si obbligano a deferire ad arbitri le controversie derivanti dal rapporto, rinunciando ad adire la giustizia ordinaria (si veda “La clausola compromissoria mantiene effetti nella procedura concorsuale” del 1° luglio 2021). Nella (eventuale e) successiva controversia sorgente dal rapporto, la decisione collegiale assunta dagli arbitri si definisce “lodo”.
Per i procedimenti arbitrali conclusi prima dell’apertura di una procedura concorsuale, è lecito interrogarsi se il lodo sia (o meno) opponibile alla procedura e, a tale fine, sono necessarie delle considerazioni, evidenziando alcune peculiarità.
In generale, il lodo ha efficacia di sentenza (art. 824-bis c.p.c.) e, quindi,
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