Consecuzione possibile anche con la composizione negoziata
La retrodatazione coinvolge qualunque strumento di regolazione della crisi che precede la liquidazione giudiziale
La “consecutio” è un principio di diritto, codificato nell’art. 170 comma 2 del DLgs 14/2019 (CCII), che consente di collegare più procedimenti volti a regolare una coincidente situazione di dissesto dell’impresa.
La condizione indispensabile per la consecuzione è che vi siano identità imprenditoriale e stesso presupposto oggettivo, cioè occorre il protrarsi della medesima situazione di crisi o insolvenza.
Poiché la ratio del principio non risiede nella continuità temporale, ma in quella causale, può esservi consecutio anche in presenza di uno iato temporale tra più procedimenti, per l’incapacità dei primi di conseguire il risanamento. A contrario, non può esservi consecuzione quando il successivo procedimento sia stato aperto in base a elementi oggettivi differenti
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