Astensione dall’adeguata verifica della clientela da documentare
Nel fascicolo del cliente è opportuno descrivere l’iter logico seguito dal professionista per determinare la necessità o meno di effettuare una SOS
Ai sensi dell’art. 42 comma 1 del DLgs. 231/2007, in caso di impossibilità oggettiva di effettuare l’adeguata verifica della clientela secondo le modalità descritte dall’art. 19 comma 1 lett. a), b) e c) del decreto, il soggetto obbligato dovrà:
- astenersi dall’instaurare, eseguire ovvero proseguire la prestazione professionale;
- valutare se effettuare una segnalazione di operazione sospetta (SOS), prevista dall’art. 35 del decreto stesso.
Gli obblighi di adeguata verifica richiamati dalla norma riguardano:
- l’identificazione del cliente e del titolare effettivo;
- la verifica dell’identità del cliente, del titolare effettivo e dell’esecutore;
- l’acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo
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