Sindaci con ruolo specifico ai fini della composizione negoziata
Il DL 118/2021 chiama in causa l’organo di controllo sia nella segnalazione che nella vigilanza sulla procedura
A partire dal prossimo 15 novembre 2021, il collegio sindacale dovrà verificare, nelle società in cui è nominato, se sussistono le condizioni perché sia attivata la composizione negoziata della crisi.
È quanto si prevede nell’art. 15 del DL 118/2021, recante “Misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale”, applicabile anche al sindaco unico di srl.
Ai sensi del citato art. 15, infatti, quando per le società si manifesteranno quelle condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza (art. 2), l’organo di controllo è tenuto a segnalare per iscritto all’organo amministrativo i presupposti per la presentazione dell’istanza. Trattasi dell’istanza alla competente
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