Riserve in sospensione ricostruite post fusione anche con indicazione in Nota integrativa
Rispettata la condizione del primo periodo dell’art. 172 comma 5 del TUIR con menzione del vincolo gravante su una quota ideale del capitale sociale
Se nel patrimonio netto delle società fuse o incorporate sono presenti riserve, per le quali la relativa disciplina istitutiva prevede che il regime di sospensione di imposta venga meno non soltanto in ipotesi di distribuzione ai soci, bensì anche in presenza di altre utilizzazioni (c.d. “riserve in sospensione del primo tipo”), la società risultante o incorporante deve continuare a evidenziare nel proprio patrimonio netto post fusione le riserve medesime.
Un esempio di riserva in sospensione di imposta sempre recuperabile a tassazione è rappresentato dal “fondo per sopravvenienze attive” acceso ai sensi dell’art. 55 comma 3 lett. b) del “vecchio” TUIR, prima delle modifiche introdotte dalla L. 449/97.
Nella misura in cui, nel primo bilancio successivo ...
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