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Detassazione generale solo per contributi COVID diversi da quelli già esistenti

/ REDAZIONE

Giovedì, 16 settembre 2021

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Con la risposta a interpello n. 588 pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che non trova applicazione l’art. 10-bis del DL 137/2020 nel caso di aiuti già esistenti prima dell’emergenza epidemiologica.

Nel caso di specie, si tratta di contributi erogati dalla Regione con fondi nazionali e non più europei. La Regione ha espressamente precisato che i contributi erogati “si riferiscono a forme di finanziamento preesistenti all’emergenza epidemiologica da Covid-19”.
Sulla base di tale precisazione, nella fattispecie in esame, secondo l’Agenzia delle Entrate non può trovare applicazione l’art. 10-bis del DL 137/2020, dal momento che affinché trovi applicazione il regime fiscale esentativo ivi previsto è necessario che i contributi erogati alle imprese siano diversi da quelli esistenti prima dell’emergenza epidemiologica.
Pertanto, i contributi in esame rileveranno fiscalmente nei confronti delle imprese beneficiarie.

Trattandosi poi di contributi finanziati da fondi nazionali e non più da risorse europee, la Regione al momento dell’erogazione sarà tenuta ad applicare la ritenuta d’acconto del 4%.

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