Nell’azione sociale di responsabilità il curatore speciale è a tempo
La rappresentanza cessa con la nomina del nuovo amministratore non in conflitto di interessi
La “rappresentanza sostanziale nel processo” del curatore speciale nominato ex art. 78 c.p.c. per sopperire al conflitto di interessi tra amministratore e società nel contesto dell’azione sociale di responsabilità viene meno con la nomina del nuovo amministratore.
Ad affermarlo è l’ordinanza n. 25317 della Cassazione, depositata ieri.
Ai sensi dell’art. 78 c.p.c., “se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l’assistenza, e vi sono ragioni d’urgenza, può essere nominato all’incapace, alla persona giuridica o all’associazione non riconosciuta un curatore speciale che li rappresenti o assista finché subentri colui al quale spetta la rappresentanza o l’assistenza. Si procede altresì alla nomina di un curatore speciale al ...