Deposito del bilancio della casa madre per la stabile organizzazione italiana
Il bilancio della sede secondaria, però, è base per il calcolo del reddito imponibile prodotto in Italia
Gli obblighi di deposito del bilancio da parte delle imprese estere con stabile organizzazione in Italia non si rinvengono in modo espresso dalla lettura degli artt. 2508 e 2509 del codice civile, i quali regolano essenzialmente il regime di pubblicità degli atti sociali.
L’interpretazione ormai condivisa di tali norme va però nel senso per cui è oggetto di deposito presso il Registro delle imprese italiano il bilancio della casa madre estera (il quale incorpora, naturalmente, i conti di tutte le entità di cui essa si compone), e non quello della sede secondaria italiana. Una conferma in questo senso si rinviene nel Manuale operativo per il deposito bilanci al Registro delle imprese, aggiornato da Unioncamere, da ultimo, il 29 marzo 2021 (§ 4.10).
Istruzioni più dettagliate sono fornite ...
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