La speranza di vita riduce di tre mesi l’isopensione
L’INPS rivede le stime dei requisiti anagrafici e contributivi per l’accesso alla pensione anticipata nel biennio 2021/2022
Con la recente circ. n. 142/2021, l’INPS è intervenuto in merito al delicato tema dell’adeguamento dei requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici agli incrementi della speranza di vita, nonché dell’intervento di norme che modificano nel tempo i requisiti pensionistici.
Con l’occasione, l’Istituto previdenziale ha preso in esame due prestazioni di accompagnamento alla pensione, ossia la c.d. “isopensione” ex art. 4 commi da 1 a 7-ter della L. 92/2012 per i lavoratori che raggiungono requisiti minimi per il pensionamento (di vecchiaia o anticipato) entro i 4 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, e gli assegni straordinari dei Fondi di solidarietà di cui al DLgs. 148/2015, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo,
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