Sovraindebitamento senza privilegio processuale per il credito fondiario
La norma va intesa come di stretta interpretazione e insuscettibile di applicazione a fattispecie diverse dalla procedura concorsuale indicata
Le diverse procedure recate dalla legge 3/2012 propongono, seppur con differenti declinazioni, alcune misure protettive che impongono, a certe condizioni, la sospensione delle procedure esecutive in corso.
Più in dettaglio il tema è presente in forma automatica in materia di accordi (art. 10 comma 2 lett. c) e di procedura di liquidazione del patrimonio (art. 14-quinquies comma 2 lett. b); situazioni entrambe in cui l’inibitoria delle azioni esecutive costituisce un effetto automatico dell’apertura del procedimento. Protezione che può, inoltre, rinvenirsi nel “piano del consumatore” ex art. 12-bis comma 2 laddove il giudice ritenga discrezionalmente che la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano.
In tale ...
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